Statuto
E' di seguito disponibile lo Statuto della nostra associazione.
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Statuto della L.I.S. - Lega Italiana Sbandieratori
Indice
Titolo I° - Costituzione
- Art. 1
Titolo II° - Obiettivi e finalità
- Art. 2
Titolo III° - Soci
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
Titolo IV° - Gestione patrimoniale/Bilancio
- Art. 8
- Art. 9
Titolo V° - Organismi dell'Associazione
- Art. 10
- Art. 11
Titolo VI° - Assemblea
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
Titolo VII° - Consiglio Direttivo
- Art. 15
- Art. 16
Titolo VIII° - L'Esecutivo o Consiglio di Presidenza
- Art. 17
- Art. 18
Titolo IX° - Sindaci Revisori
- Art. 19
Titolo X° - Collegio dei Probiviri
- Art. 20
Titolo XI° - Scioglimento
- Art. 21
Titolo XII° - Modifiche allo statuto
- Art. 22
Titolo XIII° - Norme finali
- Art. 23
- Art. 24
Titolo I° - Costituzione -
Art. 1
Nello spirito della Costituzione Repubblicana e in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa d'utilità sociale che assume la denominazione di: "LEGA ITALIANA SBANDIERATORI ONLUS", identificato in uno stemma composto da due bandiere incrociate, con drappo aperto ed in 5 colori.
Titolo II° - Obiettivi, finalità -
Art. 2
La L.I.S. ha lo scopo di promuovere e valorizzare le tradizioni storiche, culturali e spettacolari delle Compagnie e rappresentanze sbandieratori Italiani, nonché il sostegno attraverso iniziative a finalità di solidarietà sociale e di beneficio per situazioni svantaggiose definite nella normativa istituzionale delle ONLUS.
L'Associazione non ha fini di lucro e i mezzi raccolti mediante tesseramento, erogazioni volontarie o con attività promosse dall'Associazione stessa o le quote annuali di partecipazione, saranno esclusivamente impiegate per il raggiungimento degli obiettivi della L.I.S.
La L.I.S. si prefigge inoltre di promuovere ed organizzare manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale, nonché tutte le attività a favore delle Compagnie e rappresentanze associate, garantendo la buona armonia tra le stesse e la non ingerenza assoluta nella gestione delle singole organizzazioni.
La L.I.S. stabilisce la sede sociale presso la residenza del Presidente dell'Associazione o in altro luogo indicato dallo stesso.
La sede legale è stabilita presso la casa municipale di Città della Pieve (PG), sita in Piazza XIX Giugno n° 1.
Titolo III° - Soci -
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato; alla L.I.S. possono aderire tutte quelle Compagnie, gruppi o persone fisiche che ne facciano richiesta, versino la regolare iscrizione e le successive quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.
I soci si distinguono in: socio aderente, socio affiliato, socio benemeriti.
a) Sono considerati soci aderenti quei gruppi o associazioni che, regolarmente iscritti, assolvono alla quota associativa ed hanno la possibilità (definita dal presente Statuto) di partecipazione alle attività della L.I.S.
b) Sono considerati soci affiliati i gruppi, le associazioni o singoli individui che contribuiscono con una quota associativa ridotta; possono partecipare alle attività della L.I.S., ivi compresa l'Assemblea ordinaria annuale, ma non hanno diritto ad incarichi elettivi o alla partecipazione agonistica alla Parata Nazionale.
L'Esecutivo potrà attribuire specifici incarichi o ruoli a singoli soci affiliati.
c) Sono considerati soci onorari o benemeriti, e dichiarati tali dall'Esecutivo dell'Associazione, le persone o le istituzioni che partecipano alle attività dell'Ass.ne con contributi o donazioni di varia natura.
Art. 4
Per essere riconosciuto socio è necessario presentare domanda al Consiglio Esecutivo osservando le seguenti modalità:
a) Indicare i riferimenti anagrafici dichiarando d'attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché agli obblighi finanziari (iscrizione e quote annuali).
b) nel caso di domanda d'una Compagnia occorre indicare sede e finalità della Compagnia stessa tracciando breve cronistoria con indicazione della propria tradizione e costume.
Art. 5
La domanda d'ammissione a socio viene esaminata dal Consiglio Esecutivo, il quale si riserva il diritto d'accoglierla o respingerla entro 60 gg. dalla data di presentazione. Contro tale decisione potrà essere presentato ricorso all'Assemblea ordinaria.
Art. 6
Tutti i Soci hanno i seguenti diritti:
a) ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.
b) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle attività da essa promosse.
c) candidarsi alle cariche elettive e ricoprirne le cariche sociali (solo se di età superiore ad anni 18).
Tutti i Soci sono tenuti a:
a) osservare e far rispettare, il presente Statuto ed i regolamenti approvati dall'Ass. ne.
b) collaborare e contribuire, secondo le proprie capacità, alle attività dell'Associazione.
Tutte le Compagnie sbandieratori sono tenute al rispetto del regolamento tecnico elaborato dalla L.I.S. e nello specifico caso d'eventuali gare organizzate dalla L.I.S. stessa (vedi Campionati Italiani, interregionali, regionali).
Art. 7
La condizione di Associato si perde per esclusione, decadenza, dimissione.
La esclusione avviene quando il Gruppo, l'Ass.ne o il singolo socio non partecipi (salvo giustificato motivo) almeno a 3 (tre) riunioni consecutive,o nel caso che non osservi le disposizioni dell'art. 2 del presente Statuto.
Incorre nella decadenza l'Ass.ne che non soddisfi più i requisiti richiesti (art.3).
Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Esecutivo.
L'esclusione e la decadenza vengono decise dal Consiglio Esecutivo e ratificate dall'Assemblea. Detti provvedimenti sono comunicati all'interessato, che ha tempo 10 gg. dalla data della comunicazione per presentare eventuale ricorso in appello al Collegio dei Probiviri.
Titolo IV° - Gestione patrimoniale/Bilancio -
Art. 8
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) I beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, erogazioni, donazioni o lasciti all'Associazione.
b) eventuale fondo di cassa.
Sono entrate ordinarie dell'Associazione:
a) gli utili patrimoniali.
b) le quote associative.
c) i contributi ordinari e straordinari di enti diversi, di persone fisiche, per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
Sono entrate straordinarie:
a) Le donazioni "Una-Tantum".
b) i contributi straordinari di enti diversi o di persone fisiche.
Sono spese ordinarie dell'Associazione:
a) Le spese ordinarie amministrative e delle manifestazioni
b) Le spese di manutenzione dei locali, arredo e macchinari della sede dell'Associazione.
c) Gli affitti dei locali ed oneri accessori.
d) Eventuali rimborsi spesa effettuate per conto L.I.S.
Sono spese straordinarie dell'Associazione:
a) Spese acquisto immobili o beni mobili
b) I contributi dispensati "Una Tantum" (eventuali aiuti a Compagnie in provata difficoltà)
Art. 9
L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 Marzo dell'anno successivo.
Titolo V° - Organismi dell'Associazione -
Art. 10
Sono organi sociali e svolgono le mansioni politiche dell'Associazione:
a) L'Assemblea generale dei soci.
b) Il Consiglio Direttivo
c) L'Esecutivo o Consiglio di Presidenza
d) I Sindaci Revisori
e) Il Collegio dei Probiviri
Art. 11
Sono organi sociali e svolgono le mansioni tecniche dell'Associazione:
a) Organismi collegiali (Albo dei Maestri di Bandiera, Albo degli Istruttori Musici ed altri definiti da appositi regolamenti interni).
Titolo VI° - Assemblea-
Art. 12
L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci ed è composta da 2 (due) persone designate dalle Compagnie e dai soci affiliati.
Essa può essere ordinaria o straordinaria e deve rappresentare almeno i due terzi dei soci con diritto di voto
Art. 13
L'assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo; il Collegio Sindacale (Revisori dei Conti), il Collegio dei Probiviri.
Viene convocata annualmente entro il 31 Marzo per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché del bilancio di previsione.
L'Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente, di sua iniziativa;
b) dietro richiesta della maggioranza dei soci;
L'Assemblea può essere convocata per qualunque motivazione, inerente la gestione, nonché per eventuali modifiche attinenti al presente Statuto.
Art. 14
L'Assemblea generale dei soci è composta da due persone regolarmente delegate per ogni compagnia iscritta, dai soci affiliati (solo nella condizione espressa all'art. 3/ voce b comma 2); nonché dai soci onorari.
Ogni compagnia ha diritto a due voti. Sono ammesse le deleghe (una per Gruppo), tranne per le modifiche statutarie.
Titolo VII° - Consiglio Direttivo -
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ogni Compagnia e dura in carica tre (3) anni.
In caso di dimissione dello stesso o di modificazioni interne della Compagnia, la Compagnia stessa dovrà indicare un nuovo nominativo a sua rappresentanza.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza (50% + 1) dei componenti.
Procede alla nomina dell'Esecutivo:
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Titolo VIII° - L'Esecutivo o Consiglio di Presidenza-
Art. 17
L'Esecutivo dura in carica 3 (tre) anni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.
Dovrà anche far rispettare il regolamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
L'Esecutivo è composto da n° 7 Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo ed elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice-Presidente.
L'Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario. Può essere anche convocato dalla maggioranza dei consiglieri dell'Esecutivo stesso.
Il consigliere dell'Esecutivo assente alle riunioni per 3 (tre) volte consecutive può essere escluso dall'Esecutivo stesso e può essere sostituito su indicazione del Direttivo a maggioranza semplice.
Art. 18
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e rappresenta l'Associazione dei confronti di terzi ed in giudizio.
In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente tutte le di Lui mansioni spettano al Vice-Presidente.
Il Presidente potrà attribuire specifici incarichi o ruoli a singoli soci affiliati; essi saranno parte integrante (con analoghe prerogative) del Consiglio Esecutivo.
Il Segretario, che viene designato dal Presidente, se scelto esternamente all'Esecutivo avrà unicamente le mansioni spettanti alla Segreteria e Tesoreria. Tutta la corrispondenza organizzata ed ufficiale deve essere firmata dal Presidente o dal Vice-Presidente.
Titolo IX° - Sindaci Revisori -
Art. 19
La gestione dell'Associazione è controllata dal Consiglio dei Sindaci Revisori, costituito da tre membri anche esterni all'Associazione. Decadono ogni tre anni e possono essere rieletti.
Essi hanno il compito di esaminare periodicamente (ed occasionalmente in qualsiasi momento), la contabilità sociale, di certificare la veridicità dei bilanci e degli estratti di carattere contabile. I Sindaci revisori partecipano, con voto consultivo, alle sedute dell'Assemblea. Essi sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
Titolo X° - Collegio dei Probiviri -
Art. 20
Tutte le eventuali controversie sociali pertinenti all'Associazione (ivi comprese quelle relative allo scioglimento dell'Associazione), non di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, saranno sottoposte con l'esclusione d'ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti anche al di fuori delle compagnie. Essi giudicheranno "ex bono et ex equo" senza formalità di procedura.
Il loro verdetto sarà inappellabile.
Titolo XI° - Scioglimento -
Art. 21
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale procederà alla nomina di uno più liquidatori, stabilendone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione dell'intero patrimonio (al saldo di tutte le pendenze passive), che dovrà comunque essere destinato esclusivamente ad opere di beneficenza ad Enti Pubblici Assistenziali o altre forme associative, per fini d'utilità sociale e culturale.
Titolo XII° - Modifiche allo statuto -
Art. 22
La competenza di modificare il presente Statuto, nonché il regolamento interno, in tutto o nelle sue parti è riconosciuta all'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei voti degli aventi diritto
Titolo XIII° - Norme finali -
Art. 23
Per quanto non compreso nel presente Statuto, l'Assemblea decide a maggioranza (50% +1) o ci si riferisce al Regolamento interno che è allegato al presente concordemente alle disposizioni del Codice Civile e delle vigenti leggi.
Art. 24
Tutte le cariche e gli incarichi non sono retribuiti. Chiunque venga nominato, incaricato o eletto si impegna a non pretendere mai alcun compenso, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal Consiglio Esecutivo.
LETTO, FIRMATO ED APPROVATO
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Eventi
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